Dalle FAQ ministeriali aggiornate:
43.- Può essere considerate
documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore
straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione:
passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera
nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di
espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato
di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore. Si, la
documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente
da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento
sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
44.- Può essere
considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del
lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del
lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa
data o antecedentemente ad essa?Il passaporto recante il timbro di
ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi
aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato
da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o
intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma
comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data successiva
a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al
31.12.2011
45.- Può essere considerata
documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore
straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da
rappresentanze diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?
Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti
provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore
rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta
di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).
46.-Può essere considerata documentazione
idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in
Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti
pubblici servizi? Possono essere considerate prove documentali
valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011,
da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto
pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni etc); Aziende
di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o
mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di
erogazione dei suddetti servizi).
47.-Può
essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della
presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la
documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A.?
Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi
erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in
modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata
rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di
rilascio postepay etc.).
48.-Può essere
considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del
lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo
nominativo di compagnia aerea anche non italiana? Si, ma solo se
sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso
della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di
Schengen.
49.-Può essere considerata
documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore
straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o
ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di
Money transfer? Si, tale documentazione è da considerarsi valida in
quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a controllo pubblico,
purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori
del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla
Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle
stesse