DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno
2012. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012)
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del testo
unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri
generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento
programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri
puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre,
nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo
unico sull'immigrazione; Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 172 del 25 luglio 2012, recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che
introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare;Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali
nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima
d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 lavoratori non
comunitari, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari gia'
prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° aprile 2010, per una quota complessiva autorizzata per l'anno
2010 pari a 104.080 unita';
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari
stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che
prevede tra l'altro, all'art. 2, come anticipazione della programmazione dei
flussi d'ingresso per l'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di
lavoro non stagionale, una quota di 4.000 cittadini non comunitari residenti
all'estero che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel paese
di origine ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico
sull'immigrazione;
Tenuto conto delle esigenze di specifici settori
produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori
imprenditoriali e professionali;
Visto l'art. 21 del citato testo unico
sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di
lavoratori di origine italiana;
Considerata inoltre l'esigenza di consentire
la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro
autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che
la disposizione transitoria prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 109
del 2012 sopra citato, prevede la facolta' per i datori di lavoro che occupano
irregolarmente lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di
dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione;
Rilevato che permane comunque l'esigenza di prevedere - quale
ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso in Italia,
per l'anno 2012, di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non
stagionale - specifiche quote destinate, rispettivamente, all'ingresso di
lavoratori autonomi, di lavoratori di origine italiana, nonche' di prevedere
quote destinate alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato
e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro
titolo;
Considerato che - avuto riguardo all'attuale congiuntura economica in
Italia che evidenzia una generale contrazione dei livelli di occupazione - e'
opportuno prevedere gli ingressi di lavoratori non comunitari per motivi di
lavoro non stagionale in misura ridotta, fatte salve eventuali successive
esigenze, rispetto alla corrispondente quota complessivamente autorizzata con i
citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e 30
novembre 2010;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile
per l'anno 2012, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso per motivi di
lavoro non stagionale autorizzate, con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° aprile 2010 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 novembre 2010, detratta la quota di 4.000 unita' gia' disposta, per
l'ingresso di lavoratori formati all'estero, dall'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per
l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria, per
motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini
stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 13.850 unita'.
Art. 2
Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito
l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 2.000 cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti
categorie: imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non
regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione;
figure societarie di societa' non cooperative, espressamente previste dalle
disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama
internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti
pubblici oppure da enti privati.
Art. 3
Nell'ambito della quota di
cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unita', lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e
Brasile.
Art. 4
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e'
autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato
di:
a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000
permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c)
500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai
cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' inoltre autorizzata
la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000
permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b)
250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai
cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Art.
5
Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno
ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle
effettive domande pervenute.
Art. 6
I termini per la presentazione
delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 7
Trascorsi
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote
significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali
quote, ferma restando la quota complessiva prevista dall'art. 1, possono essere
diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro. Roma, 16
ottobre 2012
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il
14 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n.
239
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