Il TAR Liguria con sentenza n. 1441 del 15.11.2012 ha stabilito che è
illegittimo il diniego del permesso di soggiorno solo perchè sia
mancante il parere del Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro. In particolare il caso riguarda un minore del Bangladesh arrivato a Roma e poi trasferitosi in Liguria.
Il Tar Liguria, con decisione 01441/2012 del 15/11/2012 ha accolto il ricorso: “atteso
che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il
permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi
di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o
autonomo, al compimento della maggiore età, ……previo parere positivo del
Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente
testo unico; rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la
relativa attivazione fa capo all’amministrazione procedente, anche in
considerazione della formulazione della norma che non la pone
direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente
applicazione dei principi generali in tema di procedimento; considerato
che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del
parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile
dalla stessa p.a. nei termini predetti; ritenuto che all’accoglimento
del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato”.
In buona sostanza, l'interessato non può essere danneggiato dal fatto
che vi sia stato un ritardo dell'attivazione del procedimento da parte
della Pubblica Amministrazione competente (in questo caso, il MINISTERO DEL LAVORO).
P.S.:
si rammenta che l’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012,
convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha previsto che «a
decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti
presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi
dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite
ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali
operano». Ed Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo
in regime di proroga, rientra tra tali enti, dunque le funzioni da esso
svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e
delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
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