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ALEI-AGL E' COMPARTO DI AGL (AGL , Alleanza Generale del Lavoro (confederazione sindacale dei lavoratori) codice fiscale: 97624870156; atto costitutivo (e statuto) registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DP I MILANO-UT di Milano 1, in data 04/06/2012, serie 3, n.7107- sede naz.le: Via Privata Duccio di Boninsegna 21, 20145 Milano, presso A.N.V.G. Associazione Nazionale Volontari di Guerra-Federazione di Milano, tel.3886296743, fax +39/1782736932, Whatsapp 3455242051, e-mail agl.alleanzageneraledellavoro@gmail.com ; e-mail certificata: alleanzageneraledellavoro@pec.it )

martedì 18 dicembre 2012

AGRICOLTURA,SFRUTTAMENTO LAVORATORI MIGRANTI, RAPPORTO DI AMNESTY INTERNATIONAL

Migrante indiano lavora in una serra © Valerio Rinaldi


Dal sito di Amnesty International, che ringraziamo e a cui diamo tutto il nostro sostegno:
http://www.amnesty.it/italia-rapporto-sullo-sfruttamento-dei-lavoratori-migranti-in-agricoltura

""""""""""Italia: rapporto di Amnesty International sullo sfruttamento dei lavoratori migranti nell'agricoltura

CS147: 18/12/2012

L'Italia deve rivedere le politiche che contribuiscono allo sfruttamento dei lavoratori migranti e che violano il loro diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e all'accesso alla giustizia.

Lo ha dichiarato oggi Amnesty International, pubblicando un rapporto sullo sfruttamento dei lavoratori migranti nel settore agricolo italiano. Il rapporto si concentra su gravi forme di sfruttamento dei lavoratori migranti provenienti da paesi dell'Africa subsahariana, dell'Africa del Nord e dell'Asia, impiegati in lavori poco qualificati, spesso stagionali o temporanei, per lo più nel settore agricolo delle province di Latina e Caserta.

Il rapporto sottolinea comunque che lo sfruttamento dei lavoratori migranti è diffuso in tutto il paese.

"Nell'ultimo decennio le autorità italiane hanno alimentato l'ansia dell'opinione pubblica sostenendo che la sicurezza del paese è minacciata da un'incontrollabile immigrazione 'clandestina', giustificando in questo modo l'adozione di rigide misure che hanno posto i lavoratori migranti in una situazione legale precaria, rendendoli facili prede dello sfruttamento" - ha dichiarato Francesca Pizzutelli, ricercatrice del Segretariato Internazionale di Amnesty International e autrice del rapporto.

"Il controllo dell'immigrazione può costituire un interesse legittimo di ogni stato, ma non dev'essere portato avanti a danno dei diritti umani di coloro che si trovano nel suo territorio, lavoratori migranti inclusi" - ha sottolineato Pizzutelli.

"L'esito di tutto questo, spesso, per i lavoratori migranti consiste in paghe ben al di sotto del salario concordato tra le parti sociali, riduzioni arbitrarie dei compensi, ritardato o mancato pagamento, lunghi orari di lavoro. Si tratta di un problema diffuso e sistematico" - ha aggiunto Pizzutelli.

Le attuali politiche italiane intendono controllare il numero dei migranti stabilendo delle quote d'ingresso per tipi diversi di lavoratori e rilasciando permessi sulla base di un contratto scritto. Queste quote, tuttavia, sono molto inferiori all'effettivo fabbisogno di lavoratori migranti.

Questo sistema, oltre a essere inefficace e a prestarsi ad abusi, incrementa il rischio di sfruttamento del lavoro dei migranti.

I datori di lavoro preferiscono assumere lavoratori già presenti in Italia a prescindere dalle quote d'ingresso fissate dal governo.

Alcuni lavoratori possono avere il permesso già scaduto mentre altri possono aver ottenuto il visto d'ingresso attraverso intermediari ma non riescono poi a ottenere il permesso di soggiorno.

In questo modo, molti lavoratori migranti finiscono per trovarsi senza documenti che ne attestino la presenza regolare in Italia e rischiano l'espulsione.

La legislazione italiana, inoltre, ha introdotto il reato di "ingresso e soggiorno illegale", stigmatizzando così i lavoratori migranti irregolari, alimentando la xenofobia e la discriminazione nei loro confronti.

Questa legislazione pone i lavoratori migranti nella condizione di non poter chiedere giustizia per salari inferiori a quanto concordato, per il mancato pagamento o per essere sottoposti a lunghi orari di lavoro. La prospettiva, per molti di loro, è che se denunciano lo sfruttamento vengono arrestati ed espulsi a causa del loro status irregolare.

"Le autorità italiane dovrebbero modificare le politiche in materia d'immigrazione concentrandosi prima e soprattutto sui diritti dei lavoratori migranti, indipendentemente dal loro status migratorio, garantendo loro un efficace accesso alla giustizia, istituendo meccanismi sicuri e accessibili per i lavoratori migranti che intendono presentare esposti e denunce contro i datori di lavoro, senza timore di essere arrestati ed espulsi" - ha concluso Pizzutelli.
Ulteriori informazioni

All'inizio del 2011 la presenza di cittadini stranieri in Italia era stimata intorno ai 5,4 milioni, circa l'8,9 per cento della popolazione. Circa 4,9 milioni di cittadini stranieri hanno documenti in regola che li autorizzano a stare in Italia. Si stima che vi sia circa mezzo milione di lavoratori migranti privi di documenti validi, ossia migranti irregolari.

Lo sfruttamento del lavoro dei lavoratori migranti nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia in parecchie zone dell'Italia meridionale è diffuso. Essi ricevono paghe inferiori di circa il 40 per cento, a parità di lavoro, rispetto al salario italiano minimo concordato tra le parti sociali e lavorano un maggior numero di ore. Le vittime dello sfruttamento del lavoro sono migranti africani e asiatici e, in alcuni casi, cittadini dell'Unione europea (soprattutto bulgari e rumeni) e cittadini di paesi dell'Europa orientale che non fanno parte dell'Unione europea (tra cui gli albanesi).

Lavoratori migranti indiani e africani, impiegati nelle zone di Latina e Caserta, hanno parlato con Amnesty International in condizioni di anonimato:

"I primi quattro anni dopo essere arrivato in Italia ho lavorato in una fabbrica che confeziona cipolle e patate per l'esportazione. Mi pagavano 800 euro al mese per 12-14 ore di lavoro al giorno. Il datore di lavoro mi diceva sempre che se avessi lavorato duro e bene, mi avrebbe fatto avere i documenti, ma non l'ha mai fatto." ("Hari")

"Lavoro 9-10 ore al giorno dal lunedì al sabato, poi cinque ore la domenica mattina, per tre euro l'ora. Il datore di lavoro mi dovrebbe pagare 600-700 euro al mese; io contavo di mandare 500 euro al mese a mio padre in India. Negli ultimi sette mesi, però, il datore di lavoro non mi ha pagato il salario intero. Mi dà solo 100 euro al mese per le spese. Non posso andare alla polizia perché non ho documenti: mi prenderebbero le impronte e dovrei lasciare l'Italia." ("Sunny")

"Quando non hai i documenti ti danno solo 'lavoro nero', che è mal pagato. Prendiamo dai 25 ai 30 euro al giorno per otto o nove ore di lavoro [2.75-3.75 euro l'ora]. Ma quando ci facciamo male non prendiamo niente." ("Ismael")

"Quando il datore di lavoro non paga, che cosa puoi fare per avere il denaro? Senza documenti, come puoi andare alla polizia? Senza documenti, sei espulso. Ma non hai fatto niente di male...". ("Jean-Baptiste")
FINE DEL COMUNICATO Roma, 18 dicembre 2012

Per approfondimenti e interviste:
Amnesty International Italia - Ufficio stampa
Tel. 06 4490224 - cell. 348 6974361, e-mail press@amnesty.it """"""""""

lunedì 17 dicembre 2012

ADDIO "Disoccupazione"! DALL'1.1.2013 ARRIVA L' "ASPI" (Assicurazione Sociale per l'Impiego)

L’articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire un’indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L’ASpI – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonchè per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.
Clicca qui sotto e leggi la Circolare INPS per capire come funziona:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.htm

martedì 11 dicembre 2012

STRANIERI CHE SIANO PROFESSIONISTI QUALIFICATI: COME OTTENERE LA “CARTA BLU”?

Stiamo parlando di lavoratori altamente qualificati che vogliono venire in Italia, sia di professioni regolamentate che non regolamentate.
Forse non tutti sanno che l'Italia ha aperto un canale privilegiato per l’arrivo di lavoratori stranieri “altamente qualificati”. Infatti possono entrare INDIPENDENTEMENTE DAI DECRETI FLUSSI in ogni momento dell’anno in base alle richieste delle aziende.
Formalmente, a tal fine, diventano titolari di una “CARTA BLU UE”, il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite dal lavoratore straniero all’estero.
Cosa si intende per lavoratore "altamente qualificato"?
Uno che deve aver completato in patria un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e aver conseguito una qualifica professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle Professioni.
Per un elenco completo, clicca qui sotto e vai al sito ISTAT, guardando ai punti 1, 2 e 3:
http://cp2011.istat.it/
Per accedere a professioni regolamentate deve , in aggiunta, avere gli altri requisiti previsti dalla legge italiana,a seconda della professione di cui trattasi.
Il Ministero dell'Interno ha di recente dato una precisa indicazione relativamente alle due procedure previste.
Clicca qui sotto per leggere la Circolare:
http://tinyurl.com/cu9gqze

Per le professioni REGOLAMENTATE in Italia il riconoscimento andrà chiesto alle autorità indicate dagli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206, che avranno trenta giorni per rispondere. In via esemplificativa: il Ministero della Salute, per le professioni sanitarie; il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le attività che riguardano il settore sportivo
Per comparare e riconoscere qualifiche professionali esistenti all’estero e NON REGOLAMENTATE in Italia, il lavoratore o l’azienda che lo vuole far arrivare dovranno presentare una domanda al ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, utilizzando un modulo allegato alla circolare.
(insieme alla domanda bisognerà presentare le copie autentiche del titolo di studio estero, anche tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore e del piano di studi compiuti con esami superati e relativa votazione)
Clicca qui sotto e vai in fondo alla pagina che si aprirà per scaricare il modello di domanda:
http://tinyurl.com/cox5h8r

sabato 1 dicembre 2012

MINORI STRANIERI SENTENZA DEL TAR LIGURIA

Il  TAR Liguria con sentenza n. 1441 del 15.11.2012 ha stabilito che è illegittimo il diniego del permesso di soggiorno solo perchè sia mancante il parere del  Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro. In particolare il caso riguarda un minore del Bangladesh arrivato a Roma e poi trasferitosi in Liguria.
Il Tar Liguria, con decisione 01441/2012 del 15/11/2012 ha accolto il ricorso: “atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ……previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico; rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo all’amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma che non la pone direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente applicazione dei principi generali in tema di procedimento; considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa p.a. nei termini predetti; ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato”.
In buona sostanza, l'interessato non può essere danneggiato dal fatto che vi sia stato un ritardo dell'attivazione del procedimento da parte della Pubblica Amministrazione competente (in questo caso, il MINISTERO DEL LAVORO).

P.S.:
si rammenta che l’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha previsto che «a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano». Ed Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo in regime di proroga, rientra tra tali enti, dunque le funzioni da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

giovedì 29 novembre 2012

STRANIERI: MINI DECRETO FLUSSI, CLICK DAY IL 7 DICEMBRE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2012. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione; Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 25 luglio 2012, recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 lavoratori non comunitari, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari gia' prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010, per una quota complessiva autorizzata per l'anno 2010 pari a 104.080 unita';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede tra l'altro, all'art. 2, come anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, una quota di 4.000 cittadini non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione;
Tenuto conto delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;
Considerata inoltre l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che la disposizione transitoria prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012 sopra citato, prevede la facolta' per i datori di lavoro che occupano irregolarmente lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione;
Rilevato che permane comunque l'esigenza di prevedere - quale ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso in Italia, per l'anno 2012, di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale - specifiche quote destinate, rispettivamente, all'ingresso di lavoratori autonomi, di lavoratori di origine italiana, nonche' di prevedere quote destinate alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che - avuto riguardo all'attuale congiuntura economica in Italia che evidenzia una generale contrazione dei livelli di occupazione - e' opportuno prevedere gli ingressi di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale in misura ridotta, fatte salve eventuali successive esigenze, rispetto alla corrispondente quota complessivamente autorizzata con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e 30 novembre 2010;

Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2012, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, detratta la quota di 4.000 unita' gia' disposta, per l'ingresso di lavoratori formati all'estero, dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012;


Decreta:
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 13.850 unita'.

Art. 2

Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di societa' non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati.

Art. 3
Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unita', lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.


Art. 4
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.


2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 5
Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande pervenute.

Art. 6
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota complessiva prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro. Roma, 16 ottobre 2012

Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 239

giovedì 22 novembre 2012

ITALIANI ALL'ESTERO, LEGGE DI STABILITA': GOVERNO BATTUTO

                                    (nella foto, l'On. Fabio Porta del Partito Democratico)

Finalmente un segnale positivo giunge, dopo tanto tempo, dal Parlamento italiano, sull'annosa questione degli italiani all'estero di cui noi, come AGL, ci eravamo interessati, da ultimo, non molto tempo fa (clicca sul seguente link:
http://agl-brasile.blogspot.it/2012/10/brasile-la-fila-della-cittadinanza.html )
Il governo infatti, è stato battuto su un ordine del giorno del Pd alla legge di Stabilità, sugli italiani all'estero. Il testo approvato di Fabio Porta ( http://www.fabioporta.com/it/ ), impegna l'esecutivo "a promuovere la cultura e la lingua italiana nel mondo, a consentire la copertura degli interventi di solidarietà per i nostri connazionali, soprattutto anziani, in condizioni di bisogno che vivono in aree attraversate da difficoltà di ordine economico e sociale e di ripristinare le voci relative alle operazioni elettorali riguardanti i Comites (Comitato degli italiani residenti all'estero) e il Cgie (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) inspiegabilmente soppresse nonostante la legge di rinvio preveda il rinnovo entro il 2014". Il governo aveva chiesto una riformulazione che non è stata accolta dal presentatore.
Come AGL continueremo a seguire la questione, a sollecitare questo e i futuri governi sull'argomento, a collaborare con tutti i soggetti che hanno a cuore questa vicenda.

mercoledì 21 novembre 2012

TAR : DOMANDA RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO IN RITARDO? CONCEDIBILE SE......

Questura di Asti. Un albanese chiede rinnovo permesso soggiorno con 2 anni e 7 mesi di ritardo.La Questura rifiuta e lo straniero fa ricorso al TAR Piemonte.Il TAR gli dà ragione e sentenzia che il permesso va comunque rinnovato in quanto la tardivita' della richiesta non puo' costituire sufficiente motivazione di diniego.L'immigrato, lavoratore subordinato, non aveva giustificato il ritardo.I giudici, pero', dopo avere fatto presente che non esistono termini perentori, hanno sottolineato che lo straniero di cui trattasi e' ben inserito dal punto di vista sociale e lavorativo sul territorio nazionale e ha manifestato in maniera inequivocabile la volonta' di soggiornare sostenendosi con i proventi derivanti da attivita' lecitamente svolte.

martedì 13 novembre 2012

PERMESSI SOGGIORNO UMANITARI: DICHIARAZIONE DI YASMINA (AGL)

Con riferimento alla questione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, YASMINA , membro della Segreteria Generale AGL e Segretario Generale della ALEI-AGL Alleanza Lavoratori Emigrati e Immigrati, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

" Occorre prolungare e semplificare la procedura. In vista della scadenza del 31 dicembre, quando e' prevista la chiusura dell'emergenza nord Africa e delle relative strutture di accoglienza, sollecitiamo il passaggio a una fase che superi l'occasionalità e l'emergenza.


Il 60% delle persone e' ancora in attesa di ricevere uno status definitivo o di conoscere l'esito del procedimento amministrativo o di quello giudiziario.

C'è poi il problema che nelle strutture di accoglienza vi sono centinaia di nuclei familiari e decine di minori stranieri non accompagnati, che non potranno essere abbandonati dopo il 31 dicembre. Per risolvere queste situazioni occorre il veloce rilascio di un permesso di soggiorno alle persone in accoglienza e la necessaria proroga dell'accoglienza per le categorie più deboli.

Occorre poi rendere stabile il meccanismo di accoglienza in conseguenza di future e inarrestabili ondate di profughi dal Nord e dal resto dell'Africa, oltre che dal Medio Oriente (pensiamo alla situazione siriana, ad esempio). Il modello della emergenza ricorrente non ha funzionato e ha creato più danni di quella che sarebbe stata una realistica strategia di assorbimento."

venerdì 26 ottobre 2012

STRANIERI:DOMANDA REGOLARIZZAZIONE,ASSISTENZA SANITARIA,CODICE FISCALE



Emanata la Circolare Ministero Interno 26.10.2012.
I lavoratori per i quali è stata presentata la domanda sono assimilabili a quelli che hanno già un permesso di soggiorno e vanno iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.In tal modo, come lavoratori, in caso di malattia potranno avere il certificato e la conseguente indennità pagata dall’Inps.Finchè non termina la procedura di regolarizzazione, il lavoratore straniero non può essere espulso.
Dal momento che generalmente i lavoratori stranieri coinvolti nella regolarizzazione non hanno ancora un codice fiscale e lo otterranno solo quando verranno convocati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, il ministero ritiene che vadano assistiti come "stranieri temporaneamente presenti", mentre per il rilascio della tessera sanitaria dovranno aspettare il codice fiscale.
I pochi che invece hanno già un codice fiscale, ad esempio perché in passato erano stati "regolari" in Italia o erano titolari di un permesso che non consentiva di lavorare potranno iscriversi direttamente al servizio sanitario nazionale.

VICENDA MARO': L'AGL E' DALLA PARTE DELLA VERITA' E DELLA GIUSTIZIA



La bandiera della Marina Militare Italiana campeggerà sulle monoposto di Fernando Alonso e Felipe Massa nel prossimo Gran Premio dell'India. Lo ha comunicato la Ferrari in una nota dove spiega che così "vuole rendere omaggio a una delle migliori eccellenze del nostro Paese auspicando anche che le autorità indiane e italiane trovino presto una soluzione per la vicenda che vede coinvolti i due militari della Marina Italiana". I due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre si trovano bloccati nel Paese dallo scorso febbraio con l'accusa di aver causato la morte di due pescatori del Kerala in un'azione contro la pirateria.
L'AGL auspica una gestione della vicenda nell'assoluto rispetto delle norme del diritto internazionale e manifesta la propria solidarietà sia ai due Marò (che hanno diritto a vedere sollecitamente chiarita la propria situazione, ad essere liberati e risarciti se innocenti o a scontare la giusta pena in caso di accertata responsabilità penale) sia alle umili famiglie dei due pescatori morti in circostanze così tragiche che hanno diritto a veder puniti i colpevoli (chiunque essi siano) e ad essere risarcite e sostenute.

mercoledì 17 ottobre 2012

MATRIMONI GAY-RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI-GOVERNO RITIRI CIRCOLARE AMATO 55/2007

Dal sito:
www.certidiritti.it

"""""""""Questura di Roma rilascia per la prima volta documento di soggiorno per motivi familiari a ragazzo extra-ue sposato con italiano ad Oslo

Comunicato Stampa dell'associazione Radicale Certi Diritti

Roma, 16 ottobre 2012


Idan è israeliano e vive da dieci anni a Roma con Emanuele, lo scorso luglio si sono sposati a Oslo.
Una settimana fa, accompagnato dal marito e da due membri dell'associazione radicale Certi Diritti che ha seguito il caso, Idan si è recato alla Questura di Roma e ha richiesto la carta di soggiorno come familiare di cittadino comunitario in base alle norme sulla libera circolazione in Europa, recepite in Italia con il d.lgs. n. 30/2007, e ai pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo sull’argomento. La carta di soggiorno è stata rilasciata ieri. E' il sesto caso in Italia, dopo quelli di Reggio Emilia, Rimini e Milano, e il primo a Roma.
Continua così il cammino verso il riconoscimento del matrimonio eugualitario iniziato nel 2008 dall'associazione radicale Certi Diritti con la campagna di Affermazione Civile, che nel 2010 ha portato alla sentenza 138/2010 della Corte costituzionale che ha affermato "la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale".
E' proprio la sentenza 138/10 che il Tribunale di Reggio Emilia ha citato nell’ordinare alla prefettura il rilascio del (primo) titolo di soggiorno (previsto per i coniugi di cittadini di Paesi membri dell’Unione europea) ad una coppia dello stesso sesso sposata all'estero (sentenza del 13/02/2012).
E i risultati positivi sono subito arrivati: dopo il caso pilota a Reggio Emilia, dove è stato necessario il ricorso al giudice, a Milano, Rimini e ora Roma la Questura ha subito rilasciato i permessi di soggiorno alla persona di origine extraeuropea della coppia dello stesso sesso.
Ora la campagna di Affermazione civile continua con cause pilota con l'obiettivo di far esprimere le Corti su quegli ambiti in cui le coppie dello stesso sesso stabilmente conviventi hanno diritto ad un trattamento uguale a quello delle coppie sposate: la pensione, il lavoro, le tasse, la salute, ecc...
Tutto questo però non sarebbe possibile senza coppie consapevoli dei propri diritti e determinate a volerli vedere riconosciuti. Quindi l'associazione radicale Certi Diritti non può che ringraziarle, anche perchè di queste coppie ce ne sarà sempre più bisogno.
L'associazione ad esempio sta cercando una coppia di italiani dello stesso sesso in cui solo uno dei componenti abbia un lavoro dipendente per avviare una nuova causa pilota. Chi fosse disponibile può scrivere a info@certidiritti.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
Intanto Certi Diritti, dopo l'incontro con la ministra Cancellieri e le interrogazioni dei parlamentari radicali, continua a chiedere al governo il ritiro della Circolare Amato del 2007 n. 55 che vieta ai Comuni la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero anche da cittadini italiani per ragioni di 'ordine pubblico'. Solo così sarà eliminata la contraddizione per la quale si rilasciano permessi di soggiorno per motivi familiari a coniugi dello stesso sesso senza che il loro matrimonio contratto all’estero venga riconosciuto.""""""""""
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AGL IMMIGRATI:
Ovviamente siamo pienamente d'accordo con la campagna e le iniziative che sta conducendo questa Associazione. Facciamo nostra in particolare, la loro richiesta:
Il Governo ritiri la Circolare Amato del 2007 n. 55 che vieta ai Comuni la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero anche da cittadini italiani per ragioni di 'ordine pubblico'. Solo così sarà eliminata la contraddizione per la quale si rilasciano permessi di soggiorno per motivi familiari a coniugi dello stesso sesso senza che il loro matrimonio contratto all’estero venga riconosciuto.
Con l'occasione sollecitiamo il governo a ridurre i tempi per la concessione dei ricongiungimenti famigliari a TUTTI i tipi di famiglie e anche a muoversi con decisione per rendere, complessivamente, più facile la vita a TUTTI i tipi di famiglie, ad esempio ritirando diversi provvedimenti (di cui abbiamo già parlato) dalla Legge di Stabilità.
Non vorremmo infatti che uomini e donne stranieri, una volta ricongiuntisi in Italia con i propri famigliari se ne andassero via di corsa per sfuggire all'inferno della crisi e del degrado sociale e morale.

lunedì 8 ottobre 2012

SANATORIA-DOCUMENTI PRESENZA-ULTIMO AGGIORNAMENTO MINISTERIALE

Dalle FAQ ministeriali aggiornate:

43.- Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore. Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
44.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa data o antecedentemente ad essa?
Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data successiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011

45.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?
Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).

46.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti pubblici servizi?
Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni etc); Aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di erogazione dei suddetti servizi).

47.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A.?
Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay etc.).

48.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana?
Si, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.

49.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer?
Si, tale documentazione è da considerarsi valida in quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse

martedì 2 ottobre 2012

BRASILE: LA FILA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

In Brasile sono attualmente presenti circa 300.000 elettori italiani lì residenti ma soprattutto, è stato stimato in recenti studi, trentuno milioni di brasiliani di origine italiana.Tra di essi tanti lavoratori.Molti di questi da anni sono in attesa di ottenere la cittadinanza italiana.E' ormai una vera e propria fila di durata pluriennale, un accumulo di processi per il riconoscimento “ius sanguinis” della cittadinanza italiana. Non è solo un problema personale loro. E' anche e soprattutto un limite che stiamo ponendo alla nostra economia, alle nostre possibilità di crescita e sviluppo, di uscita dalla crisi.Deriverebbero infatti al nostro Paese grandi vantaggi dal consolidamento di una rilevante presenza di cittadini italiani in Brasile, dove vive il maggiore contingente al mondo di nostri "oriundi".Vantaggi non solo per l’immagine dell’Italia (relativamente all’efficienza dei servizi consolari), ma anche per le sue relazioni politiche, culturali, economiche e sociali. E tutti ormai sappiamo del ruolo trainante che il Brasile (assieme a Russia, India e Cina) sta assumendo nell'economia mondiale.E' interesse di tutti, soprattutto dei lavoratori residenti in Italia, che questa questione si risolva al più presto e che anche le nostre aziende non chiudano, riprendano ad esportare in quel mercato, smettano di licenziare e riprendano ad assumere.Ci appelliamo pertanto al Ministero degli Esteri affinchè si acceleri in tale direzione.